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I concorsi a premi in generale possono essere organizzati solo dalle aziende produttrici di beni o servizi, così come indicato nella normativa.
Art. 5
(Soggetti promotori delle manifestazioni a premio)
1. I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati soltanto da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell’associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.
Dalla normativa si evince quindi che un soggetto privato non può organizzare un concorso a premi (o Giveaway) inteso come tale nella sua interezza.
Fanno ovviamente eccezione tutte quelle manifestazioni che fanno parte dei casi di esclusioni, come riportato nel DPR stesso (e questo vale sia per le aziende che per i privati):
Art. 6
(Esclusioni)
1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività;
b) le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, semprechè l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.