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Se organizziamo un Giveaway con un premio di valore superiore al famoso “1 €” effettuando una estrazione sono in regola?
La risposta è no.
Abbiamo provato a cercare una scappatoia, ma purtroppo non siamo stati in grado di trovarla al momento.
La normativa definisce un concorso a premi le manifestazioni che rispecchino una o più delle seguenti modalità:
Art. 2
(Concorsi a premio)
1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:
a) dalla sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;
b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;
c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;
d) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell’assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all’assegnazione di ulteriori premi.
La normativa fa riferimento a manifestazioni pubblicitarie con assegnazione di premi che dipende da vari fattori.
Se prendiamo alla lettera la normativa, tutti i giveaway sono manifestazioni pubblicitarie. Che lo si faccia per farsi conoscere o anche solo per dare “un regalo” ai propri lettori, è evidente che la manifestazione sarà comunque riportata su altri siti portando di conseguenza nuovi lettori, diventando a tutti gli effetti una manifestzione pubblicitaria.
Vediamo ora i vari punti della normativa:
a) dalla sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;
Effettuare un’estrazione (ribadiamo, solo se il premio supera il valore di 1 €) fa rientrare automaticamente la manifestazione nella normativa.
Inoltre viene riportato “sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte“.
Capirete quindi che affidarsi alle estrazioni del lotto (nonostante venga garantita la buona fede) farebbe rientrare comunque la manifestazione all’interno della normativa.
b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;
Qui capiamo che qualsiasi “congegno” utilizzato per effettuare l’estrazione farebbe rientrare la manifestazione nella normativa.
Quindi da qui non si scappa; se c’è estrazione ed il premio supera il valore di 1 € (anche se è di 5 €) siamo assoggettati dalla normativa.
c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;
Se i partecipanti (riportiamo un esempio) devono indovinare il risultato di una manifestazione sportiva (ed esempio una partita di calcio) siamo assoggettati alla normativa.
Se i partecipanti devono esprimere un giudizio su un libro o una partita di calcio, siamo assoggettati alla normativa.
Se i partecipanti devono eseguire “lavori” (per esempio una fotografia, una creazione, una nail art) la cui valutazione è riservata a terze persone (in questo caso il/i promotori dell’iniziativa) siamo assoggettati alla normativa.
d) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell’assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all’assegnazione di ulteriori premi.
In questo caso per rientrare nel comma d è necessario che i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare ad una estrazione finale.
Non mi soffermo oltre su questo punto, poichè non ho mai visto un giveaway che organizzasse oltre al premio messo in palio anche un’estrazione finale con ulteriori premi in palio.
Quindi, affichè un Giveaway NON SIA un concorso a premio, NON deve avere queste caratteristiche:
* NON DEVE ESSERCI ESTRAZIONE
* NON SI DEVONO FAR ESPRIMERE GIUDIZI
* NON SI DEVONO FARE PRONOSTICI SU ALTRE MANIFESTAZIONI (AD ESEMPIO PARTITE DI CALCIO)
* NON SI POSSONO FARE QUIZ (ESEMPIO IL PRIMO CHE INDOVINA IL NOME DEL MIO GATTO)
* NON SI DEVE SCEGLIERE IL VINCITORE IN BASE ALLA PROPRIA ABILITA’ NELL’ESEGUIRE QUALUNQUE COSA (UNA FOTO, UNA CREAZIONE, ECC…) SE QUESTA VIENE VALUTATA DA TERZE PERSONE (PER ESEMPIO LA FOTO PIU’ VOTATA).
* NON SI DEVE INSERIRE NESSUNA ESTRAZIONE FINALE OLTRE AL PREMO IN PALIO.
Questa è la definizione di un concorso a premi.
Se la vostra manifestazione rispecchia anche solo uno di questi punti, è un concorso a premi.
Fatto salvo ovviamente il paragrafo dedicato alle esclusioni, che per completezza vi riporto:
Art. 6
(Esclusioni)
1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività;
b) le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, semprechè l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.
Come sempre ribadisco che questa è una mia personale interpretazione; non sono un avvocato quindi non prendete per “oro” quello che scrivo.
Se qualcuno nota altre possibili interpretazioni, sarà lieta di discuterne con voi attraverso i commenti che trovate qui sotto.
Simona.