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Come posso capire se il mio Giveaway è un concorso a premi?

Come posso capire se il mio Giveaway è un concorso a premi?

Se organizziamo un Giveaway con un premio di valore superiore al famoso “1 €” effettuando una estrazione sono in regola?

La risposta è no.

Abbiamo provato a cercare una scappatoia, ma purtroppo non siamo stati in grado di trovarla al momento.

La normativa definisce un concorso a premi le manifestazioni che rispecchino una o più delle seguenti modalità:

Art. 2
(Concorsi a premio)
1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:
a) dalla sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;
b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;
c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;
d) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell’assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all’assegnazione di ulteriori premi.

 

La normativa fa riferimento a manifestazioni pubblicitarie con assegnazione di premi che dipende da vari fattori.

Se prendiamo alla lettera la normativa, tutti i giveaway sono manifestazioni pubblicitarie. Che lo si faccia per farsi conoscere o anche solo per dare “un regalo” ai propri lettori, è evidente che la manifestazione sarà comunque riportata su altri siti portando di conseguenza nuovi lettori, diventando a tutti gli effetti una manifestzione pubblicitaria.

Vediamo ora i vari punti della normativa:

a) dalla sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;

Effettuare un’estrazione (ribadiamo, solo se il premio supera il valore di 1 €) fa rientrare automaticamente la manifestazione nella normativa.

Inoltre viene riportato “sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte“.

Capirete quindi che affidarsi alle estrazioni del lotto (nonostante venga garantita la buona fede) farebbe rientrare comunque la manifestazione all’interno della normativa.

b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;

Qui capiamo che qualsiasi “congegno” utilizzato per effettuare l’estrazione farebbe rientrare la manifestazione nella normativa.

Quindi da qui non si scappa; se c’è estrazione ed il premio supera il valore di 1 € (anche se è di 5 €) siamo assoggettati dalla normativa.

c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;

Se i partecipanti (riportiamo un esempio) devono indovinare il risultato di una manifestazione sportiva (ed esempio una partita di calcio) siamo assoggettati alla normativa.

Se i partecipanti devono esprimere un giudizio su un libro o una partita di calcio, siamo assoggettati alla normativa.

Se i partecipanti devono eseguire “lavori” (per esempio una fotografia, una creazione, una nail art) la cui valutazione è riservata a terze persone (in questo caso il/i promotori dell’iniziativa) siamo assoggettati alla normativa.

d) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell’assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all’assegnazione di ulteriori premi.

In questo caso per rientrare nel comma d è necessario che i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare ad una estrazione finale.

Non mi soffermo oltre su questo punto, poichè non ho mai visto un giveaway che organizzasse oltre al premio messo in palio anche un’estrazione finale con ulteriori premi in palio.

Quindi, affichè un Giveaway NON SIA un concorso a premio, NON deve avere queste caratteristiche:

* NON DEVE ESSERCI ESTRAZIONE

* NON SI DEVONO FAR ESPRIMERE GIUDIZI

* NON SI DEVONO FARE PRONOSTICI SU ALTRE MANIFESTAZIONI (AD ESEMPIO PARTITE DI CALCIO)

* NON SI POSSONO FARE QUIZ (ESEMPIO IL PRIMO CHE INDOVINA IL NOME DEL MIO GATTO)

* NON SI DEVE SCEGLIERE IL VINCITORE IN BASE ALLA PROPRIA ABILITA’ NELL’ESEGUIRE QUALUNQUE COSA (UNA FOTO, UNA CREAZIONE, ECC…) SE QUESTA VIENE VALUTATA DA TERZE PERSONE (PER ESEMPIO LA FOTO PIU’ VOTATA).

* NON SI DEVE INSERIRE NESSUNA ESTRAZIONE FINALE OLTRE AL PREMO IN PALIO.

Questa è la definizione di un concorso a premi.

Se la vostra manifestazione rispecchia anche solo uno di questi punti, è un concorso a premi.

Fatto salvo ovviamente il paragrafo dedicato alle esclusioni, che per completezza vi riporto:

Art. 6
(Esclusioni)
1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività;
b) le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, semprechè l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.

Come sempre ribadisco che questa è una mia personale interpretazione; non sono un avvocato quindi non prendete per “oro” quello che scrivo.

Se qualcuno nota altre possibili interpretazioni, sarà lieta di discuterne con voi attraverso i commenti che trovate qui sotto.

Simona.

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  • cionfs

    Io volevo organizzare sul mio forum una cosa del tipo:

    Utente -> scrive una recensione che riguarda il mio forum sul suo blog/sito/forum/quellochevuole

    Io -> regalo un banner a lui per X tempo.

    Un dubbio però mi assale….

    Se l’utente non ha un blog o qualcosa sul web si rientra nell’ipotesi cha chi partecipa non sia “alla pari” con gli altri?

    Inoltre il punto “NON SI DEVONO FAR ESPRIMERE GIUDIZI” a cosa si riferisce? Giudizi su cosa? Se io faccio recensire il mio forum altrove in cambio di qualcosa è da ritenere il tutto un concorso a premi?

  • http://www.facebook.com/chiaragallese Chiara Gallese

    Leggete l’art. 1 del dpr (qui è analizzato solo il 2). Non si applica ai c.d. giveaway dei forum dedicati ai libri, che sono indipendenti dalle case editrici. Infatti in tal caso si tratta solo di un regalo, senza fini promozionali/pubblicitari.

    • Simona

       Ciao Chiara, forse fai riferimento all’articolo 6 (non 1 ossia ambito applicativo):
      “Art. 6

      (Esclusioni)

      1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:

      a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o
      scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito
      commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio
      all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di
      prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale
      o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività;”
      Il giveaway sarebbe escluso solo nel caso vengano prodotte delle opere “letterarie, artistiche o
      scientifiche”.
      Quindi il classico “metti il mi piace e estrarrò il vincitore di 1 libro” non rientra fra le esclusioni e quindi il giveaway NON è escluso dalla normativa.

      • http://www.facebook.com/chiaragallese Chiara Gallese

        No, io intendevo proprio l’art.1, in cui fa riferimento a quali fattispecie sono ricomprese nel dpr. Dalla descrizione si capisce che regalare un libro estraendo a sorte in un blog non vi rientra, dato che non vi è alcuno scopo promozionale né pubblicitario. I libri non sono prodotti dai blog letterari, il cui scopo NON è promuovere la casa editrice o l’autore.

        • Pamela

          Ciao Chiara, sono molto interessata al tuo commento in quanto, se è come scrivi tu, i blogger che decidono di regalare un libro acquistato dal blogger stesso, non rientrano in tutte queste discussioni.

          Se, di fatto, si tratta solo di un regalo senza fini promozioniali o pubblicitari, per quale motivo dovrebbe trattarsi di un “concorso a premi”, come lo definiscono loro? Se, inoltre, non è implicata alcuna casa editrice ma sono semplicemente io che decido di fare un regalo ad estrazione tra 10 persone (che magari sono anche mie amiche) perchè dovrei essere considerata un “imprenditore” ed essere definita impresa? Io non ci guadagno niente, sto semplicemente facendo un regalo A MIE SPESE.

          Vorrei approfondire la questione, qual è l’articolo 1 a cui ti riferisci?

          Grazie,
          Pamela

        • Simona

           Ciao Chiara, scusami se ti rispondo solo oggi; la questione è un’altra. Sorge il dubbio che “lo scopo anche parzialmente commerciale” possa essere inteso anche come la semplice pubblicazione di un banner. Supponiamo che sia come dici tu, ma che il blog in questione presenti dei banner pubblicitari o venda dei libri. Organizzando un giveaway tu attiri nuovi utenti a visitare la tua pagina. Di conseguenza, ne ottieni un aumento della popolarità, con conseguente aumento di vendite e/o introiti pubblicitari. In questo caso il fine commerciale (per quanto sul filo del rasoio a mio avviso) potrebbe esserci per il Mnistero.

        • cionfs

           Ciao Fiorenza, la manifestazione che intendi organizzare è una
          operazione a premi soggetta quindi alla disciplina. Vedi Art. 3
          (Operazioni a premio):

          http://www.normativa-giveaway.org/dpr-26102001-n-430

          • fiorenza

             Non può rientrare nella distribuzione di “campioni gratuiti”? se io etichetto ogni regalino con l’apposita frase “campione gratuito ecc..”. Ho letto che la distribuzione di campioni gratuiti se non direttamente subordinata all’acquisto di DETERMINATI prodotti e’ un’attivita’ promozionale esclusa dal campio di applicazione del regolamento dei concosri a premio. La differenza sta forse nel termine “DETERMINATI”? Io non metterei un’indicazione su quale prodotto il cliente deve acquistare per ricevere l’omaggio, sostanzialmente puo’ acquistare quello che vuole. Oppure devo interpretare l’eccezione per i campioni omaggio solo valida nel caso in cui io li regali SENZA che ci sia un qualsiasi tipo di acquisto? Spero di essermi spiegata. grazie!

          • simona80

             Ciao Fiorenza, la cessione dei campioni gratuiti è un discorso differente. Ho fatto una breve ricerca ed ho trovato questo:
            “Per rientrare in questa eccezione è necessario, quindi, che si
            verifichino le seguenti condizioni, richieste congiuntamente: 1) deve
            trattarsi di campioni gratuiti; 2) i beni devono essere appositamente
            contrassegnati; 3) i campioni devono essere di modico valore.
            Per quanto riguarda il secondo requisito, i campioni gratuiti devono
            essere contrassegnati in maniera indelebile (e non, ad esempio, da una
            semplice etichetta autoadesiva), sia per evitare che i beni in questione
            possano formare successivamente oggetto di commercializzazione, sia per
            impedire che si possano verificare manovre distorsive della
            concorrenza. Il contrassegno può essere apposto mediante lacerazione,
            perforazione, marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro
            procedimento idoneo, senza che tale operazione possa avere l’effetto di
            privare gli articoli medesimi della qualità di campioni”
            Fonte: http://www.altalex.com/index.php?idnot=5894

  • katia860

    Ciao, anchio ho un blog e sto escogitando un sistema (in realtà suggeritomi da altri blog) per poter continuare i giveaway trasformandoli in puri “regali” (quelli almeno si possono ancora fare). Mi piacerebbe sapere se questa modalità può andare: se
    in un post, non dedicato eslusivamente al “regalo”, inserendo semplicemente
    un banner di un libro comunque non attuale (e magari inserendo questo banner anche in una barra laterale con la semplice scritta ‘regalo’), dico che da ora a data
    che deciderò io assegno tal libro, seguendo miei criteri che non rivelo… sono sempre in regola?

    (spero che il commento sia capibile)
    Grazie

  • fiorenza

    Ciao, vorrei una vostra opinione. Non potendo piu’ organizzare un giveaway promozionale per far conoscere il mio laboratorio artigianale, pensavo di farmi promozione (soprattutto su facebook) come segue: creo un evento promozionale di circa 1 settimana. Se tu partecipi all’evento e esegui un acquisto di una mia creazione a scelta nell’arco di quella settimana mi impegno a inviarti in omaggio un regalino (potrebbe essere tipo un portachiavi). Quello che chiedo ai partecipanti e’ di condividere su facebook o cliccare su “mi piace” la creazione che vorrebbero acquistare e nel caso cio’ effettivamente avvenisse nell’arco di quella settimana io mi impegno a regalare a tutti i clienti che eseguono questa piccola procedura un omaggio. Quindi non ci sarebbe estrazione. Che ne pensate? grazie!

  • fiorenza

    Scusate se continuo a riempirvi di post, ma sto cercando di studiarmi bene questo regolamento e penso che voi ne sappiate molto piu’ di me. L’art.6 “Esclusioni” al punto c. recita che sono ESCLUSE dal regolamento “le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato A CONDIZIONE CHE GLI SCONTI NON SIANO OFFERTI AL FINE DI PROMOZIONARE QUEST’ULTIMO O DA QUANTITA’ AGGIUNTIVE DI PRODOTTI DELLO STESSO GENERE”. Potete aiutarmi a capire il significato di questa CONDIZIONE? In senso logico qualsiasi sconto sul prezzo e’ finalizzato a promozionare l’oggetto stesso, no? quindi non riesco a capire quando effettivamente potrebbe valere questo tipo di eccezione (qualcuno di voi puo’ farmi un esempio concreto?). Da quel che capisco anche il semplice “3 x 2″ dovrebbe sottostare al regolamento dato che e’ implicito in questo tipo di slogan uno sconto sul prezzo volto a “promozionare quantita’ di prodotti dello stesso genere”. Spero possiate essermi d’aiuto. grazie!

  • Lim Glam

    credo di aver capito che se x nel mio giveaway è richiesta una composizione di piu’ foto che valuterò secondo il mio personale gusto e giudizio “non è un concorso a premi” o sbaglio?

    • simona80

       Per valutare se una manifestazione è un concorso a premi devi valutare diversi fattori, fra i quali il valore del premio.
      Se supera 1 € si tratta infatti di manifestazione a premi. La normativa dice:
      “b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche
      consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore
      o dei vincitori dei premi promessi;

      c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere
      giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive,
      letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire
      lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali
      commissioni;”

    • simona80

       Rientreresti in questa definizione (se vi è un fine anche parzialmente commerciale):
      c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere
      giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive,
      letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire
      lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali
      commissioni;

      In particolare mi riferisco a questa definizione:
      o ad eseguire
      lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali
      commissioni;

  • La mucca Vanitosa

    Ciao, volevo sapere se si potrebbe fare una cosa del genere:

    Il tot giorno do’ il via al…gioco, che consiste in:La prima persona, la 15° persona e la 30° persona che lasciano un commento, riceveranno in regalo XXX, come ringraziamento per la visita al blogCosi’ facendo non c’e’ premio (ma regalo), non c’e’ estrazione… si puo’ fare senza rischi?

    • simona80

       La definizione di concorso a premi non dipende solo dalla presenza o meno di estrazione, ma da una serie di fattori, fra i quali la presenza di un fine anche in parte commerciale.
      Se c’è fine “anche parzialmente commerciale”, in questo caso si potrebbe rientrare in questa definizione:
      a) dalla sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata
      appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad
      altra designazione che dipende comunque dalla sorte;

      In quanto il fatto di essere l’utente “x” dipende dalla sorte.

      • La mucca Vanitosa

        grazie della risposta… quindi non c’e’ alternativa ai giveaway… :(

  • http://www.dietaedintorni.net/ Giuliana

    Ciao!
    Segnalo anche il mio articolo, dove potete trovare qualche consiglio per tamponare la situazione e 8 banner di colori diversi da inserire nel proprio blog per diffondere l’iniziativa della raccolta firme lanciata da questo blog.
    L’articolo lo trovate qui
    Giuliana

    • simona80

       Ciao Giuliana, ti ringrazio per l’articolo ma temo si stia facendo confusione. Il valore del premio non è quello che gli viene affibbiato, ma è il valore commerciale di un prodotto; è indubbio che un oggetto fatto a mano vlaga decisamente più di un oggetto “industriale”.
      Per la definizione di campione gratuito deve essere effettivamente tale.
      Diciamo che non è che posso mettere in palio un iPhone con stampata la dicitura “campione gratuito”.

  • fiorenza

     Ciao, penso di aver risolto il mio problema! :-)

    Di seguito vi riporto tutti gli estremi legislativi e il mio
    ragionamento, se avete voglia datemi una vostra opinione in merito , grazie!

     

    Nella CIRCOLARE 28 marzo n. 1/AMTC del Ministero delle Attività
    Produttive Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la
    Tutela dei Consumatori “Prime indicazioni esplicative ed operative in
    merito alla nuova disciplina sulle manifestazioni a

    premio (D.P.R. n. 430 del 26 ottobre 2001)” c’e’ scritto al punto 7. Le
    manifestazioni escluse: “La distribuzione di campioni gratuiti se non
    direttamente subordinata all’acquisto di determinati

    prodotti è pertanto un’attività promozionale esclusa dal campo di
    applicazione del Regolamento.” ….quindi: Basta rispettare la defizione
    di “campione gratuito” e il giveaway si puo’ fare senza problemi! :-)

    Ecco la DEFIZIONE DI CAMPIONE GRATUITO

    (da  http://www.pavoni.it/1/trattamento_iva_dei_campioni_gratuiti_603467.html)

    Gli elementi qualificanti la categoria dei campioni gratuiti sono sostanzialmente e sinteticamente i seguenti:

    -deve trattarsi di “campioni” ceduti gratuitamente;

    -il valore unitario deve essere di importo non significativo;

    -i beni devono essere contrassegnati in modo esplicito.

    In ordine al primo requisito la citata Risoluzione sottolinea la
    finalità promozionale dei campioni, i quali devono essere costituiti da
    prodotti oggetto dell’attività propria dell’impresa, ceduti
    gratuitamente per promuovere la vendita di quanto contenuto nel campione
    per migliorarne la conoscenza e la diffusione presso la clientela
    attuale e potenziale. Non possono dunque essere definiti «campioni
    omaggio» i beni che vengono offerti per pura liberalità ovvero
    semplicemente al fine di fornire una buona immagine dell’azienda nel suo
    complesso, in tale ultimo caso si tratterebbe più propriamente di spese
    di rappresentanza.

     IMPORTANTE: Quanto alla nozione di “campioni”, l’Agenzia afferma
    opportunamente che gli stessi “non devono essere necessariamente beni di
    dimensioni o di valore inferiori ai beni commercializzati dall’impresa,
    ma possono essere anche degli esemplari di detti beni” Cfr. R.M. 23
    aprile 1980, n. 381445 e R.M. 20 novembre 1980, n. 360021

     Per quanto riguarda il secondo requisito, i campioni gratuiti devono
    essere contrassegnati in maniera indelebile (e non, ad esempio, da una
    semplice etichetta autoadesiva), sia per evitare che i beni in questione
    possano formare successivamente oggetto di commercializzazione, sia per
    impedire che si possano verificare manovre distorsive della
    concorrenza. Il contrassegno può essere apposto mediante lacerazione,
    perforazione, marcatura indelebile e visibile o qualsiasi altro
    procedimento idoneo, senza che tale operazione possa avere l’effetto di
    privare gli articoli medesimi della qualità di campioni (cfr.
    risoluzione ministeriale 3 aprile 1973, n. 523146, risoluzione
    ministeriale 19 novembre 1973, n. 503097, risoluzione ministeriale 7
    febbraio 1991, n. 430047, telegramma della Direzione Generale delle
    Dogane 12 novembre 1991, n. 3278/9516/IX).

    Per quanto riguarda il terzo requisito (DEFINIZIONE DI VALORE MODICO)

    non vi è una disposizione normativa che definisce il concetto di “modico
    valore”. Con la risoluzione ministeriale 30 luglio 1991, n. 430288, è
    stato precisato che, nella pratica applicazione, deve farsi riferimento
    agli usi commerciali, restando in ogni caso esclusi dall’agevolazione i
    beni di valore significativo.

    In realtà, oltre che agli usi commerciali si dovrebbe anche fare
    riferimento alla realtà economica ed operativa degli specifici o singoli
    settori industriali, commerciali e merceologici.

    In pratica cioè, il termine “modico” deve in qualche modo sempre
    correlarsi al valore e alla classe dei beni che sono oggetto di
    “campione” e al costo unitario dei beni stessi.

    Può essere utile ricercare in diversi ambiti del nostro ordinamento
    giuridico se ricorrano disposizioni legislative che forniscono alcuni
    parametri di riferimento al fine di stabilire se il valore di un
    campione gratuito possa considerarsi o meno “modico”.

    Per esempio ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 108 del TUIR
    indica il valore di euro 50,00 l’importo unitario al di sotto del quale
    le cessioni gratuite di beni  non concorrono al calcolo delle spese di
    rappresentanza.

    In ambito civilistico poi l’articolo 783 del codice civile disciplina la
    forma richiesta per la validità di una donazione di modico valore
    avente per oggetto beni mobili. Anche se non dà alcuna indicazione sulla
    definizione di modicità può essere utile il riferimento alle condizioni
    economiche del donante: “la liberalità per essere considerata di modico
    valore non deve incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del
    donante” Cassazione 30.12.1994 n. 1104.

    Infine si osserva come la Direzione generale delle Dogane ha fissato nel
    valore di 45 ECU (equivalenti a circa 45-50 euro) “l’esenzione dai
    diritti doganali per merci oggetto di piccole spedizioni provenienti da
    Paesi terzi”.

    • simona80

       Ciao Fiorenza, peccato che anche qui la definizione”il valore unitario deve essere di importo non significativo;” lascia molto a desiderare…

  • Lolly

     scusate potete darmi il riferimento PRECISO da cui viene preso il valore
    di 1 euro come valore massimo di riferimento per il premio? io, nero su
    bianco ho trovato solo questo:  dalla CIRCOLARE 28 marzo n. 1/AMTC “Prime indicazioni esplicative ed operative
    in merito alla nuova disciplina sulle manifestazioni a premio (D.P.R.
    n. 430 del 26 ottobre 2001)”.Quanto alla nozione di valore minimo ed
    al suo ambito applicativo va ricordato che ha costituito un riferimento
    l’esemplificazione contenuta nell’art.107 del regolamento sui servizi
    del lotto approvato con R.D.L. 25 luglio 1940, n.1077 nella parte in cui
    esso assimila detto valore a quello del lapis, della bandierina, del
    calendario e di oggetti ad essi similari.Attualmente, data
    l’evoluzione del mercato e dei consumi, NON SI PUO’ NON PRENDERE IN
    CONSIDERAZIONE UN CRITERIO INTERPRETATIVO PIU’ AMPIO ED ELASTICO,
    facendo riferimento anche a tutta una serie di piccoli gadget che, in
    genere, sono offerti come omaggi ai consumatori ed  IL CUI VALORE SIA
    EFFETTIVAMENTE MODESTO (anche 3 euro sono modesti, no??) e comunque tale
    da considerare realmente un gadget il premio rispetto al valore del
    prodotto o del servizio offerto.

    Ho trovato il riferimento esplicito al valore di 1 euro solo nelle
    risposta in merito fornite dalla Dott.ssa Petrucci del Ministero
    Economia e Sviluppo. Ma e’ una sua personale interpretazione o il
    regolamento cita espressamente questo valore? Sapete dirmi dove viene
    menzionato questo preciso valore?
    grazie!

    • simona80

       Ciao Lolly, in realtà un riferimento normativo che chiarisca questo punto non esiste; come hai visto tu stessa, il valore di 1€ viene asserito dalla signora Petrucci senza che ve ne sia effettiva dicitura in qualche normativa. Se la normativa esiste, noi non siamo stati in grado di trovarla. Ci battiamo proprio per questo, affinchè questo punto venga chiarito ed adattato ai giorni nostri.

      • Lolly

         grazie Simona per la tempestiva risposta! vi sostengo nella vostra campagna! di fatto però l’interpretazione data dalla signora Petracci se non ha un fondamento normativo inequivocabile non vale come una legge. Cioè, personalmente mi sentirei libera di mettere in palio anche un oggetto con valore esiguo di 3 euro, senza per questo contraddire la normativa. no?

        • simona80

           Lolly noi la pensiamo come te, ma purtoppo pare che questo non sia sufficiente agli occhi del ministero…
          Quello che posso dirti è che al momento non vale davvero la pena rischiare perchè se dovessi ricevere questa famosa “raccomandata” dovrei sborsare migliaia di euro in avvocato per poterti difendere.

          • Lolly

            Ho contattato la signora Petrucci all’indirizzo che ho travato sul sito del ministero e lei mi ha gentilmente risposto in tempi velocissi, ma nonostante esplicita richiesta NON mi ha saputo dare i riferimenti normativi che le ho chiesto riguardo la sua quantificazione di 1 euro e non per esempio 3 o 4 (quando invece in una precedente email mi aveva scritto che mettere in palio un premio anche di poco superiore al valore di 1 euro comportava il ricadere nella normativa dei concorsi a premi!!!!). Mi ha confermato che il riferimento normativo che le ho menzionato (quello che vi ho riportato sopra che ha un’interpretazione molto piu’ ampia ed elastica) e’ corretto…quindi ho la sensazione che stiano un po’ mirando alla politica del terrore senza fondamenta sicure, non so se mi capite… (cioe’ implicitamente mi ha confermato con silenzio-assenso che si, possono andare bene anche 3 o 4 euro di valore. questo chiaramente lo dico io, oltre che la normativa stessa, lei ha solo detto che quello che dicevo io era corretto) Comunque, anche per altre questioni di cui le ho chiesto, mi ha consigliato di chiamare l’agenzia delle entrate. cioe’ ha passato la “palla” ;-) Pero’ devo dire che e’ stata molto molto veloce nelle sue risposte.

          • simona80

             Ti ringraziamo per il tuo contributo. Converrai però che purtroppo servono “fatti” e non parole. Il modico valore deve essere chiaramente indicato e non assimilato ad oggetti il cui valore commerciale varia da 1€ fino a 40/50€ (nel caso di un calendario inteso come gadgets).

  • Tre8bre

    Ciao, c’è un altro impedimento; secondo questa norma, solo chi ha Partita Iva può organizzare un concorso a premi.

  • Aliasgirl

    quindi, se io offro un libro/oggetto e richiedo che si sia follower del mio blog per poter vincere e do il premio al follower più attivo (maggior numero commenti/tweet) rientro nella normativa? mi sto confondendo

  • http://www.facebook.com/NGM89 Natale Giuliano Mainieri

    E se per caso organizzi una caccia al tesoro, dove ad esempio dico che il primo che allega una certa immagine nei commenti vince sarebbe comunque un concorso a premi? 

  • xspecial

    Scusate ma se io organizzo un concorso SENZA ESTRAZIONE. Dove si vince assolutamente per abilità. (Tutti possono vedere le abilità OGGETTIVE con punteggio) degli altri e NON CI SONO TERZI a fare nessuna votazione.

    Inoltre non c’è estrazione finale o estrazione di qualsiasi tipo, posso farlo?
    Siete sicuri?

  • Denise1

    quindi è possibile mettere in palio un oggetto acquistato e pagato un euro, dove il valore e il nome dell’articolo risulta sullo scontrino?

  • Pier

    E se io mettessi in palio un biglietto da visita? Un solo biglietto da visita con stampa…?

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