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Di seguito riportiamo le sanzioni pecuniarie per chi viola uno o più punti del DPR 26/10/2001 n. 430.
Le sanzioni vanno da un minimo di € 1.032,91, ad un massimo di € 500.000,00.
Sanzioni
Il Ministero, entro 90 giorni decorrenti dall’accertamento della violazione, notifica all’impresa promotrice e a quelle associate il processo verbale di sanzione pecuniaria. L’impresa può far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere ascoltata. Il procedimento, descritto dalla Legge 24 /11/1981, n. 689, e successive modificazioni si conclude con l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o con l’archiviazione.
Tipologie sanzionatorie
1. Per concorso a premio vietato [art. 124, comma 1, del Regio Decreto legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L. 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449, come in Ultimo sostituito dall'art. 12 comma 1, lett. o) del Decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 24 /06/2009, n. 77].
- Sanzione che va da euro 50.000,00 ad euro 500.000,00.
Qualora il concorso a premio venga continuato dall’impresa nonostante la notifica del provvedimento interdittivo, la sanzione predetta è raddoppiata.
La sanzione è anche applicata nei confronti di tutti i soggetti che abbiano partecipato in qualunque modo all’attività di distribuzione di materiale del concorso a premio.2. Per mancata preventiva comunicazione
[art. 124, comma 2, del regio Decreto legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L. 05/06/1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449].
- Sanzione che va da € 2.065,83 a € 10.329,14
Viene ridotta del 50% in caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all’inizio del concorso, ma prima che sia stato constatato l’inadempimento.
3. Per svolgimento del concorso con modalità difformi da quelle comunicate o da quelle indicate nel regolamento:
- Sanzione che va da € 1.032,91 a € 5.164,57
4. Sanzione accessoria
[art. 124, comma 1, del regio Decreto legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L. 05/06/1939, n. 973, come sostituito in ultimo dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449, come sostituito dall'art. 12 comma 1, lett. o) del Decreto legge 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 24 /06/2009, n. 77].
Consiste nella pubblicazione, a spese del promotore, del provvedimento sanzionatorio. Spetta al Ministero, tenendo conto di un criterio di proporzionalità, in relazione alla gravità della violazione e del principio di equivalenza dei mezzi di informazione nonché al livello di diffusione della manifestazione, individuare il mezzo di informazione più adeguato allo scopo, come ad esempio pubblicare il provvedimento sanzionatorio su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o su una determinata stampa periodica e/o avvalersi di altri mezzi di informazione.
Se il pagamento avviene entro trenta giorni tutte le sanzioni sono ridotte ad un sesto del massimo.
[art. 124, comma 4, del Regio Decreto legge 19/10/1938, n. 1933 convertito con modificazioni in L. 5/06/1939, n. 973, come sostituito dall'art. 19, comma 5, lettera c), della L.27/12/1997, n. 449].Controlli
L’attività di controllo
Cos’è
Il Ministero verifica a campione o su segnalazione dei soggetti interessati il corretto svolgimento delle manifestazioni a premio.
A chi
Il Ministero avvia la procedura di contestazione verso le imprese promotrici che abbiano violato:
- DPR n. 430/2001
- Tutela della fede pubblica
- Principi di concorrenza e di mercato nella forma di turbative
- Divieto di pubblicità di alcuni prodotti es. fumo e medicinali
In caso di violazioni al monopolio statale dei giochi e delle scommesse, il controllo è di competenza dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Come
Il procedimento inizia con una comunicazione di avvio del procedimento per presunta violazione all’impresa promotrice e a quelle associate, mediante notifica eseguita nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento.
L’impresa ha 15 gg, decorrenti dal ricevimento dell’atto ministeriale, per produrre le proprie controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni ovvero qualora esse non siano state trasmesse, il Ministero, accertata la violazione, emette il provvedimento di immediata cessazione della manifestazione se essa è ancora in corso. Successivamente l’Amministrazione, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento interdittivo, emette il processo verbale sanzionatorio pecuniario. L’impresa può pagare in misura ridotta entro 30 giorni dalla notifica. Altrimenti essa può presentare scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 e seguenti della legge 689 del 1981 e successive modifiche ed integrazioni e chiedere di essere ascoltata. L’Amministrazione, valutati gli atti in suo possesso, decide, entro cinque anni, per l’archiviazione o per l’emissione dell’ordinanza di ingiunzione. Avverso l’ordinanza di ingiunzione l’impresa può presentare ricorso al giudice competente per valore (giudice di pace o tribunale civile). Se la manifestazione è oramai conclusa, l’amministrazione emette esclusivamente il processo verbale sanzionatorio pecuniario.
Le manifestazioni a premio vietate sono quelle in cui:
Fonte: Ministero
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